Il canone tv RAI viene già da qualche anno addebitato direttamente in bolletta; ma cosa succede a chi in casa non ha una televisione? Bisogna pagare ugualmente?
La regola generale, confermata dall’Agenzia delle Entrate e sul sito della RAI, è che chiunque abbia un allaccio elettrico attivo e una predisposizione a far funzionare un apparecchio televisivo in casa debba pagare il canone RAI. Tale canone si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica, ma solo a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Ciò vale anche per i residenti all’estero. Costoro devono infatti pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, anche quella usata solo per brevi vacanze, di una televisione. L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno, per tutti.
Dato che il canone tv della RAI viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica, significa che chiunque goda di un contratto elettrico viene raggiunto dalla richiesta di pagamento. E come funziona allora per chi non ha un televisore in casa: è costretto comunque a pagare il canone RAI?
Dal 2016 è stata introdotta la cosiddetta “presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo” in presenza di qualsiasi utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. Il canone, quindi, non può più essere pagato tramite bollettino postale.
Canone RAI: bisogna pagarlo anche se non si ha un televisore in casa?
Per legge si esonera dal canone solo in pochi casi. Non lo pagano gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e i militari stranieri. E infine non devono pagare nulla nemmeno coloro che non detengono un apparecchio televisivo. Quindi chi non ha un televisore in casa non deve versare il Canone. Ma come si può dimostrare tale circostanza?
In effetti, coloro che non detengono un apparecchio televisivo e sono comunque intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono smettere di pagare il canone sono attraverso la dichiarazione sostitutiva. Ciò vuol dire che si debba ricorrere all’autocertificazione per comunicare di non detenere alcun apparecchio televisivo, così da evitare l’addebito in bolletta.
Per ottenere l’esonero, ovviamente, è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo. Anche gli eredi devono presentare una simile dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta non è presente alcuna tv.
E tutti coloro che in precedenza hanno presentato una dichiarazione di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento devono comunque certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono di altri apparecchi televisivi.
Tale dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale. E, come spiega l’Agenzia delle Entrate, può essere presentata soltanto dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, a eccezione degli eredi.
Il modello di dichiarazione sostitutiva va dunque presentato direttamente dal contribuente o dall’erede. Come? Lo si può fare tramite l’applicazione web dell’Agenzia dell’Entrate, tramite il Caf o un commercialista, o con una raccomandata all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.