Secondo una recente sentenza della Cassazione, gli anziani responsabili economicamente nei confronti dei figli dei figli. Ed è subito polemica.
Tale padre, tale figlio. Forse è la massima che ha ispirato i giudici della Corte di Cassazione, che in una sentenza datata 2022 hanno stabilito che i “nonni” sono all’occorrenza tenuti a mantenere i nipoti. In realtà, il Codice Civile parla abbastanza chiaro: diversi articoli dispongono che sono sempre i parenti più prossimi a dover farsi carico dei minori, se i genitori non sono in grado di prendersene cura. Ma andiamo per ordine.
A sollevare il quesito in tribunale è stata una nonna che non voleva saperne di dar fondo ai suoi risparmi per mantenere il nipotino. Il caso è giunto fino alla Suprema Corte, con tutta l’attenzione mediatica del caso, tra dibattiti e polemiche. Che il welfare italiano si regge sulla famiglia è cosa nota, ma ora sappiamo che è previsto esplicitamente il dovere di sostenere economicamente per legge il figlio del figlio.
Una Repubblica fondata sui nonni?
Correva l’anno 2010 quando la nonna di cui sopra si è rifiutata di onorare l’obbligo familiare. Con tanto di denuncia da parte della sua ex nuora. Alle prime battute della vicenda giudiziaria il tribunale di Velletri ha imposto alla nonna di pagare parte dell’assegno di mantenimento che competeva al padre del bambino, separato dalla madre e senza un soldo. Nello specifico, ai due anziani genitori del padre “indigente” è stato imposto di pagare 200 dei 350 euro fissati come mantenimento in fase di separazione.
La nonna ha però deciso di opporsi quando è rimasta vedova, in primo luogo perché – a suo dire – con una sola pensione non ce la faceva ad andare avanti, e in secondo luogo perché la mamma del bambino aveva nel frattempo migliorato la sua situazione economica. Nelle successive fasi processuali è però emerso che la situazione economica della nonna non sarebbe affatto peggiorata, anzi, il conto in banca era lievitato grazie a una serie di eredità.
Sta di fatto che la Cassazione ha confermato il primo giudizio, rifacendosi all’articolo 316 bis del Codice Civile, il quale prevede una “obbligazione solidaristica” che grava proporzionalmente su tutti i nonni, indipendentemente dal genitore che ha creato la difficoltà economica. In questo caso, tuttavia, la Cassazione ha disatteso la richiesta della nonna paterna di estendere l’obbligo di mantenimento alla nonna materna, in quanto quest’ultima non figurava nell’originario giudizio. Un errore, a detta di alcuni giuristi. Ma questa è un’altra storia…